Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 la Corte di Cassazione estende il riconoscimento dell’autonomia contrattuale dei coniugi prima che la crisi coniugale si verifichi.
Nel caso trattato, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la validità di una scrittura sottoscritta dai coniugi con la quale il marito, dopo aver riconosciuto che la consorte aveva contribuito con il proprio stipendio al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione dell’appartamento solo a lui intestato, e altresì che la somma depositata nel conto corrente della banca proveniva dall’eredità dei di lei genitori, dichiarava che, in caso di separazione sarebbe divenuto debitore nei confronti della moglie della somma di Euro 146.000,00, mentre quest’ultima rinunciava, in favore del marito, ad alcuni beni mobili e alcune somme di denaro depositate in conto corrente.
I giudici supremi hanno qualificato l’intesa come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, ossia un accordo non previsto espressamente dal codice civile, ma certamente lecito nella sua struttura: la condizione apposta, ovvero l’evento futuro ed incerto della separazione, non è stata considerata contraria alla legge. La Cassazione evidenzia infatti un aspetto fondamentale, ossia che il fallimento del matrimonio non deve costituire la “causa genetica” del patto, ma solo il fattore condizionale esterno.