La Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 introduce importanti novità sulla decorrenza della tutela economica per malattia:
Retrodatazione estesa alle visite in studio: a decorrere dal 04 settembre 2025 L’INPS riconosce l’indennità anche per il giorno precedente alla redazione del certificato, sia per le visite domiciliari sia per quelle ambulatoriali (in studio) purchè tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o domenicapoiché in quei giorni è attiva la Guardia Medica. Tale regola si applica anche a continuazioni e a ricadute ed il medico deve esplicitamente compilare il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”.
La corretta indicazione del giorno di decorrenza dell’evento di malattia è fondamentale per il calcolo dei primi 3 giorni di malattia (a carico del datore di lavoro e definita carenza) e dei successivi giorni indennizzati da parte dell’inps.
Si ricorda che tali nuove disposizioni non modificano né l’obbligo in capo al lavoratore di avvisare immediatamente il datore di lavoro dell’assenza, secondo i tempi del CCNL o del regolamento aziendale né l’onere di comunicare il numero di protocollo o consegnare il certificato all’azienda entro 2 giorni dalla data del rilascio.