L’apprendistato si configura come un contratto a causa mista, in cui alla prestazione lavorativa dell’apprendista deve corrispondere, da parte del datore di lavoro, non solo la retribuzione ma anche un percorso formativo volto al conseguimento di una qualificazione professionale. Proprio per la sua natura composita, il contratto di apprendistato è frequentemente oggetto di incertezze interpretative, che continuano a richiedere l’intervento chiarificatore della Corte di cassazione, come avvenuto anche in una recente sentenza.
Con ordinanza 16 marzo 2025, n. 6990, la Cassazione Civile – Sezione Lavoro, è tornata su un tema rilevante in ambito di contratto di lavoro in apprendistato.
Tra gli aspetti più critici del contratto di apprendistato vi è quello connesso alle conseguenze derivanti dall’omessa o insufficiente erogazione della formazione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che tale inadempimento può comportare la nullità del contratto per difetto di causa, con implicazioni rilevanti sul piano pratico. In particolare, il rapporto si considera sin dall’origine come un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva per tale tipologia contrattuale.
Al fine di assicurare al lavoratore un percorso di crescita fondato sull’acquisizione di competenze tecnico-professionali, il piano formativo deve essere predisposto in forma scritta a fini probatori. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire, oltre alla retribuzione, anche un’effettiva attività formativa finalizzata al conseguimento della qualificazione professionale dell’apprendista. In mancanza di tale formazione, viene meno l’elemento essenziale che legittima il contratto di apprendistato, con le conseguenze giuridiche già evidenziate.